La misura agevolativa ha lo scopo di stimolare le performance e creare maggior coinvolgimento da parte dei lavoratori, gratificati dal premio nonché dal beneficio fiscale spettante, e la contrattazione integrativa ha il compito di stabilire i criteri di determinazione della misura e verifica affinché questi risultino in linea con le caratteristiche di ciascun settore e/o realtà territoriale.
Per poter beneficiare della detassazione il contratto aziendale o territoriale deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il ricorso ad indicatori appositamente individuati. I parametri stabiliti dall’accordo devono, dunque, riferirsi a scenari futuri di miglioramento dei risultati aziendali: non solo l’obiettivo deve essere raggiunto, ma deve risultare migliorativo rispetto al risultato ottenuto nel periodo precedente.
Nella Risposta ad Interpello n. 205 del 25 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate interpreta la norma stabilendo che per aver diritto al beneficio fiscale i criteri di misurazione e verifica degli incrementi devono essere fissati con ragionevole anticipo rispetto ad una produttività futura non ancora realizzatasi e per il caso in esame non riconosce il diritto alla detassazione perché la data di stipula dell’accordo integrativo risulta troppo a ridosso del termine del periodo di riferimento per cui spetta il premio.
La detassazione dei premi di risultato
L’art. 1, commi dal 182 al 189, della legge n. 208 del 25 dicembre 2015, così come modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2106 e dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, nonché il relativo decreto interministeriale attuativo del 25 marzo 2016, prevedono misure fiscali agevolative per retribuzioni premiali o distribuzioni degli utili che hanno lo scopo di stimolare ...