La fattispecie concreta e la vicenda processuale
La Sent. n. 14710 del 29 maggio 2019, emessa dalla seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, statuisce sulla vicenda processuale tra un privato persona fisica e una S.n.c. in materia di rispetto delle distanze legali tra proprietà finitime.
La controversia venne instaurata in primo grado dall’attore Tizio, in qualità di proprietario di una particella sita nel Comune di Dro, dinanzi al Tribunale di Rovereto, convenendo in giudizio la S.n.c. costruttrice di un edificio insistente su un’altra particella sita nel Comune di Dro e di proprietà della stessa società, per ottenere la condanna di quest’ultima al rispristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle distanze e dei confini in relazione all’edificio di nuova costruzione. Nel giudizio dinanzi al Tribunale, la convenuta S.n.c. formulò domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare l’esatto confine tra le particelle oggetto di causa, con condanna dell’attore al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.
Nello specifico, l’attore adduceva che la S.n.c. convenuta avesse edificato dei garages in spregio delle distanze legali così come stabilite dal regolamento del Comune di Dro in materia. I garages non potevano considerarsi costruzioni interrate ai sensi dell’art. 43 del predetto regolamento comunale, poiché costruiti fuoriuscendo dal livello del terreno, e quindi agli stessi non poteva applicarsi la disposizione regolamentare che consente la costruzione a confine in caso di opere murarie interrate. Di conseguenza, l’attore qualificava la costruzione come opera al di sopra del livello del terreno e pertanto soggetta al rispetto della distanza legale di cinque metri dal confine. Per contestare le prospettazioni e le pretese attoree, la convenuta S.n.c. metteva in discussione la natura del fondo di proprietà di Tizio, nonché l’esatto confine tra le particelle ...