Per quanto riguarda la possibilità di “trasformazione” tra società ed impresa individuale, o viceversa, va detto che si tratta di una possibilità certo consentita dalla prassi, ma non propriamente rientrante nello schema della trasformazione. Tale operazione, attraverso la quale l’attività di impresa commerciale, originariamente esercitata da una società, viene “ereditata” da una ditta individuale (o l’operazione inversa) genera effetti sotto il profilo fiscale, che sono di seguito esaminati.
Aspetti generali
Per le società, la trasformazione è un’operazione che permette di mutare lo statuto sociale senza interrompere la continuità dei rapporti, con la finalità primaria di garantire l’adattamento della forma societaria a mutate condizioni economiche “ambientali”, o comunque alle determinazioni dei soci che vogliano strutturare diversamente l’attività di impresa.
Nella prassi si è posta agli operatori la questione se sia configurabile, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, la trasformazione da società ad impresa individuale e viceversa. In particolare, relativamente alla “trasformabilità” di una s.r.l. in ditta individuale, questa problematica è stata oggetto dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) n. 545-2014/I del 9.9.2014.
L’orientamento “motivatamente favorevole” del 2014, suffragato anche da altre posizioni emerse in ambito notarile, è stato confermato in epoca più recente dallo stesso CNN e da Unioncamere.
Tipi di trasformazione
La trasformazione societaria, che ha subito notevoli innovazioni sia dal punto di vista civilistico che da quello fiscale (a opera, rispettivamente, del D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, e del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344), ha la finalità primaria di garantire l’adattamento della forma societaria a mutate condizioni economiche.
In particolare, l’istituto evita la liquidazione dell'ente la successiva ricomposizione dello stesso, evitando i potenziali rischi e oneri.
Il tipo giuridico della società può essere variato dai soci, sia permanendo ...