Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto interessato ha la possibilità di esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato all'Erario:
- l'imposta accertata;
- le sanzioni amministrative;
- gli interessi;
in quanto risulta espressamente riconosciuto l'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cliente (cessionario o committente), in deroga agli ordinari principi, solamente in presenza dell'avvenuto pagamento dell'Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o dal prestatore.
Al riguardo, si deve porre in rilievo che l’esercizio della rivalsa dell’Iva, ai sensi dell’art. 60, settimo comma citato, presuppone sia la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni, sia la conoscibilità del soggetto cessionario o committente.
Pertanto, la maggiore imposta può essere addebitata in via di rivalsa, a seguito del relativo pagamento, anche quando risulta calcolata in relazione a una base imponibile individuata in via forfettaria, se, comunque, risulta riferibile a specifiche operazioni poste in essere nei riguardi di determinati cessionari o committenti. Tale situazione, a titolo meramente indicativo, si verifica nei casi in cui, in sede di accertamento, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto - considerate esenti da Iva – vengono ripartite forfettariamente tra operazioni imponibili e operazioni esenti.
Diversamente, l’applicazione della rivalsa, ai sensi del disposto normativo citato, deve essere considerata esclusa se l’imposta recuperata non risulta riferibile a specifiche operazioni poste in essere nei confronti di determinati soggetti, come, ad esempio, del tributo che si rende dovuto a seguito di accertamento induttivo.
Ovviamente, come accennato, l'operatività presuppone la definizione dell'accertamento e il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi conseguenti a un accertamento resosi definitivo mediante:
- accertamento con adesione (di cui agli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, ...