Il caso
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, il Tribunale di Trani aveva condannato una coppia di coniugi alla pena di euro 150,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per aver gettato verso una diversa coppia di coniugi, abitanti nel medesimo condominio, con i quali era in corso una lite per l’utilizzo del terrazzo, diversi liquidi e sostanze capaci di arrecare molestie.
In particolare, nel caso di specie, gli imputati contestavano alle parti lese un indebito utilizzo del terrazzo, in realtà di loro proprietà, e di conseguenza intimavano alle stesse di lasciare la loro abitazione nel più breve tempo possibile e, comunque, di non accedere più al terrazzo.
Nell’evolversi patologico della lite, gli imputati si rendevano responsabili di talune condotte in danno delle persone offese, poi ricondotte dal Tribunale di Trani nel paradigma di cui all’art. 674 c.p., e nello specifico: provocavano forti rumori durante la notte per molestare il sonno delle persone offese; gettavano urina e saliva avverso gli indumenti stesi delle persone offese; minacciavano più volte di morte le stesse.
Il Tribunale condannava non soltanto l’autore materiale delle condotte, bensì anche la convivente a titolo di concorso morale nel reato, essendo essa anche la proprietaria del terrazzo in questione.
Avverso tale sentenza gli imputati avanzavano ricorso per Cassazione, lamentando non solo la scarsa attendibilità delle persone offese costituite parti civili, fulcro dell’istruttoria dibattimentale, ma anche l’errata qualificazione giuridica individuata dal giudice del merito, il quale avrebbe omesso di considerare la più tenue fattispecie prevista dall’art. 639 c.p.
Infine i ricorrenti contestano l’operata quantificazione del risarcimento del danno, non essendo, secondo la loro prospettazione, emersi elementi in ...