Gli assegni per il nucleo familiare furono introdotti nel nostro ordinamento per la prima volta con un accordo tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei lavoratori dell’Industria con il contratto collettivo siglato in data 11 ottobre 1934.
nel corso degli anni, dopo questa prima introduzione per gli operai del settore industria, vennero estesi man mano a tutte le altre categorie dei lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio del 1988 gli assegni familiari, la normativa che regola il trattamento è quella prevista dall’art. 3, D.L. 13 gennaio 1988, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assegno per il nucleo familiare, che non è soggetto a contribuzione INPS ed è altresì esente dall’IRPEF, compete ai lavoratori subordinati che possono vantare un reddito familiare costituito per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente ed assimilato, rispetto al reddito complessivo del nucleo familiare. Ove necessario il richiedente deve anche essere provvisto della eventuale autorizzazione rilasciata dall’INPS, nei casi previsti.
La domanda telematica
Infatti, con decorrenza dal 1° aprile 2019 le domande di ANF devono essere presentate dai dipendenti interessati, direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica.
L’INPS ha conseguentemente fornito una serie di chiarimenti attraverso la Circ. n. 45/2019 ed i Mess. n. 1430/2019, n. 1777/2019, n. 2815/2019, n. 2767/2019.
Il lavoratore può inoltrare direttamente con il proprio pin personale la domanda oppure rivolgersi agli istituti di patronato.
Il lavoratore dovrà inoltre comunicare al datore di lavoro l’esito positivo della richiesta effettuata e non viceversa. L’azienda infatti, una volta avvisata dal lavoratore circa l’esito positivo dell’iter, è tenuta a consultare gli importi di ANF contenuti nell’archivio che ...