Il caso
L’ordinanza n. 16431/2019, resa dalla Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, origina da un processo di opposizione a decreto ingiuntivo mediante il quale l’ingiunto, odierno ricorrente, deduceva di aver già pagato parte della somma indicata nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, prima ancora che il Condominio opposto presentasse domande monitoria. Tale circostanza veniva ribadita in appello, ove l’ingiunto, deducendo di aver pagato in via esecutiva l’intera somma dedotta nel titolo emesso ai sensi dell’art. 642 c.p.c., avanzava domanda di restituzione della somma già antecedentemente corrisposta al Condominio in adempimento delle spese condominiali sullo stesso gravanti, in quanto indebita.
La Corte d’appello di Genova, avendo accertato l’avvenuto adempimento per quota parte della somma ingiunta precedentemente alla notificazione del titolo esecutivo, e riscontrando il pagamento in executivis dell’intera somma oggetto di decreto ex art. 642 c.p.c., condannava il Condominio alla restituzione della somma eccedente il credito in quanto indebitamente corrisposta.
Considerando l’intera vicenda processuale, la Corte territoriale ravvisava un’ipotesi di soccombenza reciproca, poiché, sebbene l’appellante principale risultasse vittorioso in sede di gravame, non poteva ritenersi infondata la domanda monitoria del creditore per la metà della somma ingiunta. Sicché, il giudice del gravame compensava per il 50% tra le parti le spese di lite, condannando l’ingiunto a rimborsare al Condominio creditore la residua frazione di quest’ultime.
Il motivo di ricorso
L’originario debitore proponeva ricorso per Cassazione avverso la Sent. n. 538 del 26 aprile 2017 della Corte d’Appello di Genova, formulando un unico motivo di ricorso ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. In particolare, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’omessa motivazione su fatti decisivi per la controversia, ...