Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3725 del 3 luglio 1979, aveva precisato che il mancato rilascio della dichiarazione attestante l'avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subìto la ritenuta) l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta.
L’orientamento dell’Agenzia delle entrate, che inizialmente puntava a una soluzione negativa, in quanto lo scomputo della ritenuta si doveva ritenere consentito solamente se il sostituto d'imposta, oltre ad aver effettivamente operato la ritenuta alla fonte, doveva aver attestato la medesima attraverso il rilascio dell’apposita certificazione.
Si è precisato “inizialmente”, in quanto con la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009, aveva modificato, sia pure parzialmente, la propria opinione, puntualizzando, in merito, che:
- l’art. 36-ter, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni sussiste la possibilità di escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l’altro, “…dalle certificazioni richieste ai contribuenti”;
- la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” si deve intendere utilizzata non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, in quanto assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo di certificazioni e/o modalità diverse.
Ne deriva, di conseguenza, che ciò torna particolarmente utile nelle situazioni in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.
In tal caso, viene puntualizzato dall’Agenzia delle entrate, si ritiene che il contribuente sia, comunque, legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento tramite esibizione congiunta:
- della fattura o della parcella;
- della relativa documentazione, proveniente ...