Liquidazione
La liquidazione costituisce l’ultima fase della vita dell’impresa o della società, che prelude alla definitiva estinzione del soggetto.
Se si verifica una causa di scioglimento (nei termini previsti dalle specifiche ipotesi di seguito inquadrate), avviene l’ingresso della società nello stato di liquidazione, e lo scopo dell’ente, da lucrativo, diviene liquidatorio.
Le cause di scioglimento operano di diritto, senza che sia necessario un accertamento a carattere costitutivo negoziale (deliberazione dei soci) o giudiziale (decreto del Tribunale).
Ciò nonostante, gli amministratori sono tenuti ad accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e a procedere agli adempimenti pubblicitari, salvo l’intervento sostitutivo, in caso di inerzia, compiuto dal Tribunale su istanza degli amministratori o dei singoli soci: si tratta però di accertamenti a carattere dichiarativo, previsti in funzione di successivi adempimenti pubblicitari.
Lo scioglimento acquista effetto, in linea generale, alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano le cause (per lo scioglimento anticipato, l’efficacia decorre invece dalla data della deliberazione).
Il procedimento di liquidazione inizia con la deliberazione assembleare di nomina dei liquidatori, la quale deve fissare i criteri di svolgimento della liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa.
Con la nomina dei liquidatori, dopo l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, si determina la cessazione dalla carica degli amministratori.
In quanto compatibili, le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi dell’organizzazione si applicano anche durante la liquidazione (art. 2488, c.c.).
Atteso che la liquidazione comporta il mutamento dello scopo istituzionale da lucrativo a liquidatorio, appaiono incompatibili, in particolare, le deliberazioni riguardanti le variazioni del capitale, e dubbie quelle relative alla ...