Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione n. 21236/2019
La vicenda in esame vede contrapposti il Comune di Roma ed un condominio nella controversia concernente la portata dell’obbligo di pagare il canone Cosap da parte di quest’ultimo con riguardo alle griglie ed intercapedini, che erano state realizzate successivamente alla costruzione dell’edificio in virtù di licenza edilizia.
Mentre secondo il condominio tale obbligo non sussisteva, in quanto le griglie e le intercapedini erano di proprietà dello stesso, secondo la diversa ricostruzione del Comune di Roma, l’area perimetrale comunque era assoggettabile al canone, laddove era utilizzata per il pubblico passaggio.
Il Condominio, dopo esser risultato vittorioso in primo grado, rimaneva soccombente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale, respinta l’eccezione sul passaggio in giudicato di altre sentenze intervenute sulla non debenza del canone, riteneva che la mera occupazione del suolo pubblico costituiva di per sé il presupposto applicativo della Cosap “costituendo la stessa un corrispettivo per la concessione, «reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva)», e che era incontestato che il Condominio godeva di un’utilizzazione particolare dell’area (il marciapiede) gravata da servitù pubblica di passaggio (avendo sostituito con griglie una parte del piano di calpestio dell’area al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo), essendo irrilevante che le griglie e le intercapedini fossero state realizzate contestualmente alla costruzione dell’edificio, in conformità alla licenza edilizia rilasciata a suo tempo dal Comune, e non avendo neppure il Condominio mai manifestato volontà contraria all’assoggettamento del marciapiede all’uso pubblico”.
Il Condominio ricorreva, quindi, in Cassazione al fine di far riformare la sentenza con riguardo ad entrambi i motivi; con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con riguardo al secondo motivo, affermando il ...