La Sentenza della Cassazione, sez. II, n. 21242/2019
Il Condominio otteneva in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., di accedere nella cantina privata facente parte dell’edifico condominale al fine di eliminare l’intasamento di un sifone della colonna fognaria comportante fuoriuscita di liquami in alcuni appartamenti sovrastanti, difettando la collaborazione del proprietario a consentire l’accesso nel locale. In sede di merito, veniva definitivamente accertato il diritto del condominio di accedere nella proprietà privata per eseguire i lavori per il ripristino del bene comune anche a mente dell’art. 843 c.c. Nella fattispecie il diritto risultava rafforzato dalla norma del regolamento di condominio che conferiva all’amministratore la facoltà di avvalersi dei mezzi in uso per accedere nei locali chiusi, qualora ci fosse l’urgenza di evitare danni all’edifico ed altri condomini.
Quanto alle somme richieste a titolo risarcitorio per i danni subiti nella cantina azionati in ricovenzionale dal condomino, esse venivano per 2/3 non riconosciute in ragione della corresponsabilità nella causazione del danno e per il residuale terzo compensate con le somme richieste dal Condominio per i maggiori costi affrontati a seguito del ritardo nell’intervento imputabile all’inerzia del condomino; con condanna peraltro del condòmino alle spese di lite e di consulenza tecnica.
Avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Genova che confermava la sentenza gravata, la parte soccombente proponeva Ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 843 c.c. e dell’art. 12 del Regolamento in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., laddove la previsione regolamentare avrebbe consentito all’amministratore di entrare nel locale forzando la porta di accesso evitando il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Nel rigettare il motivo, la Corte osservava come la facoltà prevista nel regolamento integrasse ma non escludesse il potere all’amministratore di agire in giudizio ai sensi ...