La nota 126091.19 delle Dogane, infatti, presenta due ulteriori documenti di lavoro per illustrare agli operatori tutti gli scenari di prossima realizzazione. Segnatamente, infatti, i temi sono duplici: uno relativo all’export ed un altro relativo al transito, sul presupposto che UK entri nella Convenzione internazionale del Transito Comune.
I documenti in commento, in realtà, sono una utilissima – anche se non proprio di immediata lettura – user guide che, flusso per flusso, con infografiche e diagrammi, dovrebbe assistere l’azienda nel far fronte non solo a ciò che saranno le operazioni una volta che Brexit sarà realizzata, ma alle operazioni c.d. a cavallo, iniziate prima e terminate dopo il termine. È l’ipotesi dei trasporti attivati subito prima del recesso di UK, del corretto trattamento delle cessioni di merce già inviata a destino (è il caso, ad esempio, del consignment stock o del trasferimento in magazzini di prossimità per l’e-commerce), oppure dell’individuazione delle autorità competenti a certificare una prova di consegna o di esportazione per cessioni non imponibili ai fini IVA.
Quanto precede, poi, sulla base del semplice fatto che, dopo l’avvenuta uscita, UK non avrà più accesso, né interfaccia alcuna con i sistemi informativi doganali dell’UE, con particolare riferimento all’ECS (sistema di controllo export) ed all’NCTS (sistema di controllo transiti).
Ad esempio, si riporta il caso dell’export di merce da uno Stato UE per l’uscita da UK. Se questa avviene con merce in UE, allora dovrà essere presentata una dichiarazione di esportazione presso un Paese di partenza (es. Italia) da appurarsi presso una dogana di uscita (es. Francia), con successivo transito e importazione in UK. Se invece l’operazione ha luogo dopo il recesso, ma quando la merce si trova già a destino, non deve applicarsi alcuna regola per l’uscita della merce, che verrà ...