Nell’ambito generale dei diritti spettanti ai lavoratori in materia di permessi e di aspettative, particolare rilievo assume quella parte delle relazioni di natura sindacale, in virtù delle quali il lavoratore si trova nella necessità di dover disporre del proprio tempo, in sostituzione di quello dedicato all’attività lavorativa, per poter adempiere ai compiti cui è tenuto per effetto di un incarico ricevuto, come nel caso di cui ci occupiamo, di natura sindacale.
Le legge disciplina tale eventualità facendone esplicito oggetto nella legge n. 300/1970, cosiddetto statuto dei lavoratori, al cui art. 31 si prevede che, oltre ai lavoratori eletti in assemblee rappresentative, anche a coloro che siano chiamati a ricoprire cariche in ambito sindacale a livello provinciale e nazionale venga riconosciuto il diritto ad essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, così generalizzando senza distinzioni tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato. Con legge n. 724/1994, art. 22, comma 39 viene precisato che la succitata norma della Legge 300 s’interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali. Peraltro, la contrattazione collettiva del settore privato fa riferimento di norma allo stesso principio, potendosi perciò parlare di un esercizio generalizzato in questo senso.
Differenze tra privato o pubblico
Facciamo preliminarmente questa distinzione tra aspettativa da un impiego pubblico e quella di un lavoratore del settore privato perché nel settore privato il lavoratore in aspettativa per ricoprire incarichi di natura sindacale non percepisce per quel periodo retribuzione da parte del datore di lavoro, mentre nel settore pubblico l’aspettativa viene normalmente retribuita sotto forma di distacco. Brevemente, per il settore pubblico, che comunque non è in argomento ...