Il documento è stato, come prevede il Codice del Terzo Settore (1), esaminato dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore, approvato il 4 luglio 2019 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186.
Le nuove norme si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.
Con le linee guida, inoltre, viene attivato l’obbligo previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 112/2017 (2) e dagli artt. 14 e 61 del Codice del Terzo Settore.
Il bilancio sociale rappresenta uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici, ed è volto a garantire la “trasparenza” delle organizzazioni riguardo al loro operato. Esso si traduce in un documento avente periodicità annuale, soggetto ad approvazione e pubblicazione.
Il presente contribuito, dopo una panoramica sulla tipologia di enti obbligati alla redazione del bilancio sociale, si focalizzerà su alcune differenze significative, tracciate anche nelle linee guida, per gli Enti del Terzo Settore in generale (ETS) e per le imprese sociali.
Enti del Terzo Settore e imprese sociali: definizioni, analogie e differenze
Ai sensi dell’articolo 4 del Codice del Terzo Settore, sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (3):
- le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (artt. ...