L’abbonamento al servizio di trasporto collettivo offerto dal datore lavoro alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito anche nel caso in cui parte del costo sia rimasta a carico del dipendente con diritto alla detrazione IRPEF del 19%. Nella Certificazione unica il sostituto d’imposta è tenuto ad indicare distintamente l’ammontare del fringe benefit agevolato erogato dalla azienda, nonché l’importo della spesa rimasta a carico del dipendente su cui spetta la detrazione IRPEF del 19% (risposta ad Int. n. 280 del 19 luglio 2019).
Il costo dell’abbonamento
Il costo dell’abbonamento al trasporto pubblico rimborsato o sostenuto dal datore lavoro è escluso dal reddito di lavoro dipendente se offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti, o a categorie di essi, a prescindere che la spesa sostenuta dall’azienda sia pari o inferiore all’intero costo del titolo di viaggio. Qualora l’onere sia ripartito fra i due soggetti, sulla quota a carico del lavoratore spetta la detrazione IRPEF del 19%. Le modalità di trattamento e di indicazione di tali importi nella Certificazione Unica sono state recentemente chiarite dalla Agenzia delle entrate nella risposta ad Int. n. 280 del 19 luglio 2019.
Nel caso esaminato dalla Agenzia il datore di lavoro ha volontariamente sottoscritto una convenzione con una impresa di trasporto pubblico, facendosi carico del 20% del costo dell’abbonamento intestato al dipendente (o a suoi familiari a carico); il residuo 80% è a carico del lavoratore. Dalla documentazione rilasciata dalla impresa di trasporto non è però possibile distinguere l’entità dell’onere sostenuto da ciascun soggetto (datore lavoro/ dipendente), in quanto a fronte del corrispettivo ricevuto l’azienda di trasporto, oltre al biglietto nominativo, rilascia una ricevuta di pagamento intestata al fruitore in cui è indicato il valore totale dell’abbonamento.
L’istante pone in evidenza ...