La vicenda
Nell’articolato caso trattato dalla Corte di Cassazione con l’Ord. 17 settembre 2019, n. 23040, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione di un architetto avverso l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e il correlato avviso di addebito INPS per il pagamento della contribuzione dovuta per due anni (2007 e 2008), in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.
In particolare, l’INPS aveva iscritto d’ufficio alla Gestione separata il professionista che, contemporaneamente all’attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso un’altra gestione assicurativa obbligatoria, svolgeva un’attività libero-professionale. Secondo il professionista, non esisteva alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dal momento che egli già versava il contributo integrativo a INARCASSA; nel caso in cui tale obbligo fosse esistito, questo sarebbe già caduto in prescrizione perché calcolato dal momento in cui scadono i termini per il versamento dei contributi. L’INPS sosteneva, al contrario, che il termine per la prescrizione decorresse dal momento in cui si deve presentare la dichiarazione dei redditi.
La Corte territoriale motivava che a norma dell’art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata era previsto non soltanto per le attività non riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti, ipotesi quest’ultima ricorrente nella causa trattata. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per l’iscrizione all’Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla ...