L’art. 314, primo comma, c.p., rubricato “peculato”, sanziona penalmente il pubblico ufficiale che si appropria di un bene di cui ne abbia il possesso per ragioni del suo ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della cosa da parte dell’agente, la quale è lesiva dell’interesse tutelato dall’art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento dell’operato del pubblico ufficiale.
La Corte di Cassazione (Sent. n. 39832/2019) ha rigettato il ricorso di una dirigente scolastica avverso il provvedimento di sospensione, per dodici mesi, dal servizio in relazione al reato id peculato, di cui all’art. 314, primo comma c.p. In particolare la preside, che aveva a disposizione l’autovettura di servizio, era accusata di essersene appropriata, utilizzandola quotidianamente in modo esclusivo per ragioni personali, parcheggiandola, anche in orari notturni nel condominio della sua abitazione, e distraendo la stessa dagli scopi istituzionali, rappresentati dalle esigenze anche di altri colleghi. Da ultimo veniva sorpresa alla frontiera dalle forze dell’ordine, impegnati in un servizio di osservazione e controllo, rientrare nel territorio italiano, proveniente dall’estero.
La Corte di Cassazione affermava che integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d’uso, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizza reiteratamente l’autovettura di servizio per le finalità della sua vita privata, poiché la sua condotta è un’appropriazione di un bene della pubblica Amministrazione. Aggiunge la Corte che la Sent., SS.UU. n. 19054/2013, in tema di uso indebito del telefono di ufficio, afferma che l’appropriazione identifica la condotta di chi fa propria la cosa altrui, mutandone il possesso, con il compimento di atti incompatibili con il relativo titolo e corrispondenti a quelli del proprietario. Pertanto il Collegio riteneva che la nozione di appropriazione ...