Ad ormai sei mesi dalla avvenuta pubblicazione delle nuove Tariffe dei premi INAIL adottate con D.M. 27 febbraio 2019, continuano ad arrivare i chiarimenti che INAIL, sollecitato dalle proprie strutture territoriali, elabora al fine di garantire l’applicazione del corretto riferimento tariffario alle lavorazioni denunciate dai datori di lavoro. I chiarimenti più numerosi riguardano, come era prevedibile, l’ambito di applicazione della nuova Tariffa del settore Terziario, che prevede considerevoli variazioni rispetto alla Tariffa approvata nel 2000 non solo con riferimento alle lavorazioni tariffate, ma anche e soprattutto a livello di struttura concettuale.
INAIL ha ora fatto pervenire alle proprie strutture un nuovo elenco di chiarimenti operativi in materia di classificazione ed obiettivo di questa carrellata è concentrarci su quelli rilevanti ai fini della classificazione della attività alberghiera e degli eventuali servizi accessori forniti dal gestore delal accoglienza.
Rammentiamo innanzitutto che la nuova Tariffa Terziario ha operato un accorpamento al sottogruppo 0210 di tutte le attività della ristorazione in precedenza previste dalla Tariffa approvata con D.M. 12 dicembre 2000 alle voci 0211 e 0212. Pertanto dal 1° gennaio 2019 è venuta a cadere la distinzione fra attività di ristorazione senza preparazione di cibi ed attività di ristorazione con preparazione di cibi ed anche le annose discussioni in merito alla distinzione fra una tipologia di attività e l’altra.
La nuova Tariffa Terziario ha inoltre ha accorpato al sottogruppo 0220, ed in particolare alla voce 0221 tutte le attività relative alle strutture ricettive di accoglienza dei clienti (alberghi, villaggi turistici, campeggi, residence, pensioni …) aggregando le attività in precedenza tariffate alle voci 0211 e 0213 della Tariffa approvata con D.M. 12 gennaio 2000.
Tale opportuna razionalizzazione ha tuttavia già generato ulteriori interrogativi in ordine alla corretta applicazione delle nuove voci.