L’Ord. n. 26691/2018 della Corte di Cassazione
La vicenda trae origine dalla pretesa risarcitoria vantata da una condomina nei confronti del Condominio e dell’impresa esecutrice dei lavori di manutenzione dell’edificio, per aver subito un furto da parte di terzi introdottisi nell’appartamento della stessa attraverso ponteggi lasciati incustoditi dall’appaltatrice.
Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attrice e condannato solidalmente il Condominio e la società al risarcimento del danno domandato. La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva, invece, accolto l’impugnazione del Condominio, sulla base della considerazione che – non potendosi trattare del profilo relativo alla culpa in eligendo del Condominio, in quanto questione mai prospettata in primo grado – non sussistono i presupposti per riconoscere il Condominio responsabile per culpa in vigilando, avendo l’amministratore più volte sollecitato l’impresa a rimuovere i ponteggi in seguito alla sospensione dei lavori.
La Suprema Corte, con l’Ord. n. 26691/2018, ha cassato la suddetta decisione di merito, accogliendo la doglianza formulata dalla condomina ricorrente relativa alla violazione dell’art. 2051 c.c. I giudici di legittimità, difatti, hanno rilevato come la Corte d’Appello avesse omesso qualsivoglia valutazione in punto di sussistenza di nesso causale alla luce del caso fortuito, con particolare riferimento alla condotta inerte dell’impresa appaltatrice a fronte delle sollecitazioni mosse dall’amministratore condominiale. Invero, per giurisprudenza ormai costante, in ipotesi di furto in appartamento condominiale, è pacificamente configurabile tanto la responsabilità della società appaltatrice ex art. 2043 c.c. per l’omessa adozione delle cautele necessarie ad evitare l’uso anomalo del ponteggio, quanto la contestuale responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l’omessa vigilanza e custodia dell’immobile, in virtù della sua posizione di committente dei lavori.
La pronuncia in commento si uniforma, così, ai numerosi analoghi ...