Premessa
La pronuncia in questione si segnala in quanto affronta il tema della forma dell’atto di revisione delle tabelle millesimali. L’interrogativo che si agita dietro al problema giuridico è se il consolidamento, nel corso del tempo, di una prassi applicativa di tabelle diverse da quelle espressamente approvate valga, al pari dell’accordo esplicito, ad operare in deroga alla legge ed ai criteri dettati dagli art. 1123 e ss. c.c. Si tratta insomma della rilevanza, in tale ambito, dei fatti concludenti.
Vale la pena far risaltare subito un dato: la soluzione della disputa formale involge questioni di rilievo. Impone, infatti, di sondare la natura giuridica delle tabelle millesimali e del correlato eppure distinto atto di approvazione o revisione; di ricavare le regole deliberative richieste per l’approvazione o la modifica; da ultimo, di individuare il rapporto tra le tabelle in esame ed il regolamento condominiale.
Si tratta di opzioni interpretative che, lungi dal rappresentare una pluralità di monadi, si riflettono sulla coerenza e sulla razionalità del sistema giuridico in materia di condominio.
Come è agevole intuire, si staglia sullo sfondo la dialettica tra autonomia privata e legge, posto che è anzitutto l’art. 1123 c.c. a stabilire il criterio di riparto delle spese, ponendo la regola della proporzione al valore della proprietà esclusiva di ciascun condomino.
La vicenda
Il caso da cui origina la sentenza in commento nasce dall’impugnazione di una delibera di approvazione inerente a lavori di ristrutturazione, invalidamente adottata dall’assemblea condominiale, secondo la società attrice, per essere state impiegate tabelle millesimali non debitamente approvate dalla totalità dei condomini, con conseguente errata ripartizione delle spese.
Il Giudice di prime cure riteneva tardiva l’opposizione alla delibera condominiale, dichiarando per l’effetto inammissibile la domanda, con una ...