Il riscatto
L’onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri dell’art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica).
È determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto. Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto.
L’importo dell’onere varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.
L’onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo viene invece calcolato applicando alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti alla data della domanda, rapportata al periodo di riscatto, l’aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime pensionistico in cui avviene il riscatto alla data di presentazione della domanda.
Esempio onere di riscatto, contributivo, dipendente
Per capire quanto si paga, facciamo un Esempio: domanda presentata nel 2019, retribuzione dei dodici mesi precedenti il riscatto pari a 20.000 euro; aliquota di computo per i dipendenti 33%: onere da pagare per il riscatto, pari a 6.600 euro annui, risultante dalla seguente operazione 20.000 X 33% = 6.600.
Valutazione del periodo ai fini pensionistici
Per coloro che hanno dei contributi versati al momento della domanda di riscatto della laurea, gli stessi andranno a realizzare l’applicazione del sistema retributivo o misto, a seconda ...