Il fatto di causa e il giudizio di merito
La Corte di Appello di Catania scrutinava in sede di gravame della sentenza di prime cure la domanda proposta dai proprietari di un appartamento posto al primo piano nei confronti dei proprietari del sottostante appartamento al pianterreno per la eliminazione della pavimentazione eseguita nello spazio esterno, siccome realizzata in violazione della prescritta destinazione a verde del cortile e per la rimozione della tettoia edificata in violazione delle distanze legali dalla veduta degli attori e infine al ripristino della tubazione di scarico delle acque piovane, che in origine scaricava sul pavimento dell’ingresso dei convenuti, i quali l’avevano poi spostata su altro fondo.
La condanna della Corte di Appello onerava i convenuti al ripristino dello scarico e all’eliminazione della tettoia in alternativa al suo spostamento a distanza legale dalla finestra degli attori.
Il ricorso per cassazione e la decisione della Suprema Corte
Per quanto interessa il commento della sentenza in rassegna, i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di Appello avesse ritenuto erroneamente sussistente una servitù di scolo delle acque piovane sul loro fondo a favore di quello dei loro contraddittori del primo piano, ritenendo quindi arbitrario il trasferimento della servitù sul fondo di un terzo.
Affermavano che non vi fosse alcuna prova dell’apparenza della servitù, non rinvenibile dall’esame dell’atto di compravendita dell’appartamento dei ricorrenti.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, pone in evidenza che non è necessario che la costituzione della servitù risulti da un contratto, ove la servitù stessa possa essere stata costituita dal padre di famiglia.
Evidenzia la Corte che l’intero edificio, formando oggetto di un unico originario diritto dominicale, può essere liberamente precostituito o modificato dal proprietario nel suo assetto, anche ...