Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 54 del 5 marzo 1977 a decorrere dall’anno 1977, alcuni giorni non sono più considerati festivi agli effetti civili, quali Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. La stessa norma prevede che a decorrere dal medesimo anno le celebrazioni della festa nazionale della Repubblica e della festa dell’Unità Nazionale delle Forze Armate devono aver luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, cessando di essere considerate festive nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre.
In seguito, e precisamente a decorrere dal 2001 ad opera a dalla legge n. 336 del 28 febbraio 2000, il 2 giugno, Festa della Repubblica, è tornata ad essere considerata una giornata di festa con astensione dalla prestazione lavorativa, mentre per il 4 novembre nulla ad oggi è mutato.
Relativamente alle festività, la norma principe cui fare riferimento è la legge n. 260 del 27 maggio 1949 che, oltre a fornire un elenco dei giorni considerati festivi (rispetto ai quali nel tempo sono comunque intervenuti soppressioni e ripristini), ne stabilisce anche l’osservanza del completo orario festivo con conseguente astensione dal lavoro. L’art. 5, come novellato dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954, definisce il trattamento economico dovuto da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, distinguendo la relativa corresponsione a seconda della modalità di retribuzione dei lavoratori, in misura fissa, ad ore o a provvigione:
- ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta comunque la normale retribuzione globale di fatto giornaliera come se gli stessi avessero lavorato, senza alcuna maggiorazione, né decurtazione;
- ai lavoratori retribuiti ad ore, le festività godute sono retribuite, invece, con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni ...