La disposizione in esame, attraverso le modifiche apportate all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, estende poi ai privati l’obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline per tutti gli F24 in cui è effettuata una compensazione, anche se solo parziale (in precedenza tale obbligo era previsto solo per gli F24 a saldo zero) ed introduce una specifica disciplina sanzionatoria – contenuta nell’art. 15, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 – in caso di indicazione nel modello F24 di crediti non utilizzabili in compensazione.
La compensazione dei crediti fiscali
Attraverso l’istituto della compensazione il contribuente può utilizzare i crediti che vanta nei confronti dell’Erario per il pagamento dei propri debiti; tale istituto può quindi esser definito come uno strumento di pagamento e di rimborso.
Nell’ordinamento tributario attuale esistono due tipologie di compensazione:
- compensazione verticale (o tradizionale) che prevede l’utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo di imposta; rientra in tale ambito, ad esempio, la compensazione del credito IVA derivante da un mese o trimestre precedente con il debito IVA del periodo successivo;
- compensazione orizzontale che consente l’utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo nell’ambito delineato dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
La compensazione verticale
Tale tipologia di compensazione tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta è definita anche “riporto” in quanto consente di trasferire un credito al periodo successivo, al fine di ridurre il debito che eventualmente si manifesterà.
Tale modalità di compensazione è quindi circoscritta ai debiti ed ai crediti relativi alla medesima imposta e risultanti da due dichiarazioni annuali o periodiche successive.
La compensazione verticale non presenta particolari peculiarità per ciò che attiene le formalità ...