La Tariffa INAIL Terziario adottata con D.M. 27 febbraio 2019 contiene elementi di notevole innovazione rispetto alla precedente in vigore dal 2000. Le novità riguardano le lavorazioni risultanti a nomenclatore, ma anche l’impostazione concettuale della Tariffa, che è la più innovativa fra quelle adottate nel 2019.
Moltissime sono le variazioni che riguardano il grande gruppo 0 ed in particolare le attività di vendita sulle quali merita soffermarsi per un esame più approfondito.
Non esistono più il commercio all’ingrosso ed al dettaglio
La prima novità del nuovo nomenclatore è la scomparsa della distinzione fra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso con o senza attrezzature meccaniche e termiche che tanto aveva fatto discutere (e scrivere) in vigenza della Tariffa 2000. Ora tutte le attività di vendita non ricomprese in altre voci di tariffa, siano esse all’ingrosso o al dettaglio, sono racchiuse alle voci 0111 e 0116. Tali voci parlano unicamente di commercio di merci e generi alimentari rispettivamente senza e con attrezzature motorizzate di movimentazione merci. Scompaiono quindi i riferimenti alle attrezzature termiche che non devono essere più considerate ai fini di dichiarazione dell’attività aziendale e viene delimitato l’ambito di riferimento alle attrezzature per la movimentazione delle merci.
Con l’utilizzo della definizione di attrezzature paiono risolti eventuali equivoci rispetto ad altri sistemi di movimentazione delle merci strutturali all’edificio e che sono da ricondurre alla definizione di impianto, quali ascensori o montacarichi, ma non si escludono nuove note di chiarimento da parte di INAIL. La Tariffa, altresì, specifica che le attrezzature in uso devono essere finalizzate alla movimentazione delle merci. A tale proposito INAIL, con apposita FAQ di aprile 2019, ha chiarito che non sono da intendersi attrezzature motorizzate finalizzate a tale scopo i furgoni per la consegna della merce ai clienti.