L’ordinanza n. 26208 del 16 ottobre 2019
Il contenzioso trae origine dall’azione promossa da un terzo nei confronti del Condominio per fare accertare il diritto esclusivo di proprietà su locale adibito a box facente parte dell’edificio condominiale.
In primo grado l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Condominio veniva rigettata, e veniva accolta la domanda di accertamento delle proprietà del terzo, con conseguente condanna del Condominio al rilascio dell’immobile.
La sentenza veniva impugnata dal Condominio, ma la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto dall’Amministratore in mancanza di delibera autorizzativa: delibera ritenuta necessaria non trattandosi di causa che L’Amministratore poteva autonomamente proporre ex art. 1130, n.4.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazione il Condominio; con l’ordinanza qui in esame la Suprema Corte preliminarmente ha rilevato la non integrità del contraddittorio nei due procedimenti svoltisi in primo e secondo grado, nei quali i singoli condomini non erano stati personalmente convenuti in giudizio. Ha dichiarato pertanto la nullità delle due pronunzie di merito e dei relativi procedimenti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di giudizio di legittimità, al giudice di primo grado.
Il diritto all’azione a alla difesa (art. 24 Costituzione) –– Interesse ad agire “legitimatio ad causam” (art. 100 c.p.c.) - “Legitimatio ad processum” (art. 81 c.p.c.) - Il principio del contraddittorio (art.101) e il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.)
Si tratta di diritti e principii fondamentali, posti alla base del nostro ordinamento giuridico.
La Costituzione (art.24 Cost.) riconosce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, statuisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del ...