Si coglie lo spunto dalla pronuncia della Cassazione per evidenziare il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro dell’istituto civilistico della transazione di cui all’art. 1965 c.c.
Il caso trattato
Nella fattispecie oggetto della sentenza n. 29382/2019, della Corte di Cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello proposto da una società avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, che aveva disatteso il ricorso con cui un una società aveva impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate della sua istanza di rimborso avente ad oggetto le somme versate a titolo di imposta proporzionale di registro relativamente a due contratti di transazione che, a suo dire, non rivestendo "natura novativa", avrebbero dovuto essere invece assoggettati ad imposta fissa ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare si trattava di contratti con cui la controparte rinunciava ad un diritto di credito portato da un decreto ingiuntivo non opposto con abbandono delle procedure esecutive in corso a fronte del versamento da parte della società contribuente di una somma dovuta a saldo e stralcio.
Nel ricorso per Cassazione la soccombente contribuente prospetta violazione dell'art. 20 (secondo cui rilevano gli effetti giuridici e non quelli economici dell'atto) e dell'art. 29 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto, secondo la ricorrente, gli obblighi di pagamento non deriverebbero dalle transazioni bensì dai precedenti rapporti controversi risolti con gli accordi transattivi.
Con altro motivo si censura la motivazione della Commissione regionale che non avrebbe spiegato il motivo dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale prescindendo dalla tipologia dell'atto.
Esito del giudizio
All’esito del giudizio di Cassazione si premette che il "thema decidendum" della vertenza in esame attiene all’individuazione dell'imposta di registro riguardante due scritture private autenticate, a mezzo delle ...