Al riguardo si ricorda che l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 102/2013, riconosce dal 1° gennaio 2014 l’esenzione da IMU dei “… fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Tale esenzione è stata recentemente prevista anche ai fini della TASI dall’art. 7-bis del D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”); la norma peraltro troverà applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data l’art. 1, comma 678, secondo periodo, della L. n. 147/2013, stabilisce che “per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.
L’esenzione IMU per gli “immobili-merce”
Come sopra ricordato, l’esenzione da IMU, prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, riguarda “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”.
Da un punto di vista soggettivo, interessate dall’agevolazione sono quindi le sole imprese costruttrici dove per tali si intendono quelle che, conformemente a quanto previsto nello statuto, costruiscono fabbricati per poi destinarli alla vendita.
Per tali soggetti i fabbricati costituiscono tipicamente beni merce tassati a costi e ricavi e conseguentemente i beni invenduti alla fine dell’esercizio sono contabilizzati tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni materiali.
Sono in questo senso escluse dal beneficio fiscale:
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