Tale condotta costituisce già istanza di rimborso, in quanto l’Amministrazione, con la dichiarazione e quindi i conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Da quel momento decorre l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario.
Il caso trattato
La vicenda trattata dall’ordinanza n. 30135/2019, della Corte di Cassazione, concerne una richiesta di rimborso IVA avanzata da una società e respinta dall'Agenzia delle Entrate, la quale, pur riconoscendo la presenza del credito, riteneva di non darvi seguito, in quanto la contribuente aveva soltanto compilato la dichiarazione, senza trasmettere il modello VR relativo al rimborso ed oltre il termine biennale di decadenza.
Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale adita, ma l’Amministrazione impugnava la decisione insistendo anche per l’inammissibilità del ricorso in quanto la seconda comunicazione da parte dell’Ufficio, nei confronti della quale era stata proposta impugnazione, avrebbe avuto valenza meramente confermativa del precedente atto di diniego.
Il giudice di secondo grado respingeva l’appello, rilevando che nel primo diniego di rimborso richiamato nella successiva comunicazione non vi erano indicazioni relative al termine per impugnare e alla Commissione tributaria competente, e dunque solo questo poteva essere considerato atto impugnabile. Riteneva inoltre che la mancata presentazione del modello VR non giustifica il diniego di rimborso in caso di regolare presentazione della dichiarazione annuale IVA contenente la richiesta di rimborso e che la presentazione dell’istanza di rimborso nella dichiarazione IVA era impeditiva della decadenza, con la conseguenza che l’istanza stessa era stata validamente proposta entro il termine di prescrizione decennale del credito IVA.
Nel conseguente ricorso per Cassazione l’ente impositore contesta la sentenza impugnata per inammissibilità dell'impugnazione per tardività, in violazione dell'art. 19, comma 1, lett. ...