La nuova norma
La norma che ha introdotto le novità è l’art. 1 del D.L. n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2019, apportando modifiche al D.Lgs. n. 81/2015, con l’inserimento dell’art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata).
In maniera specifica, viene previsto che per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, vengano corrisposti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. Inoltre, per tali soggetti la misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%, con conseguente aggiornamento della misura dell’indennità giornaliera di malattia.
Lavoratori interessati
È da ricordare che, la tutela previdenziale della malattia è stata via via estesa nel corso degli anni attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione; cioè, a tutti coloro che risultino iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e versano, quindi, l’aliquota in misura piena.
A tal proposito, l’Istituto di previdenza sociale precisa che l’espressione letterale della sopracitata disposizione normativa, fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla gestione con aliquota contributiva piena.