Con l’esame dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 28465 del 05/11/2019, torniamo ad affrontare il tema della lesione del decoro architettonico nell’edificio e costituisce un ulteriore contributo destinato a definirne i contenuti e la portata.
La controversia, che ha determinato la pronuncia della Corte, nasce dalla contestata realizzazione da parte dei convenuti di una struttura in legno e di un casotto su due lati di un porticato di loro proprietà esclusiva e infissi nel cornicione e nei pilastri del fabbricato condominiale e di cui quindi parte attrice chiede la rimozione, sia sul presupposto della lesione del decoro architettonico e sia sul presupposto della violazione dell’articolo 7 del regolamento di condominio che dispone il “divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterne o nelle zone comuni dell’edificio, che comunque alterino l’aspetto architettonico dell’immobile”.
A sua volta la parte convenuta, costituitasi, oltre a contestare l’avversa pretesa, propone domanda riconvenzionale di condanna della attrice alla eliminazione delle grate in ferro apposte in corrispondenza delle proprie finestre collocate sulla facciata posteriore dell’immobile.
Mentre il Tribunale di Napoli rigetta entrambe le domande, la Corte di Appello le accoglie, condannando appellante ed appellata, rispettivamente, la prima, alla rimozione delle grate in ferro apposte sulle finestre della propria unità immobiliare e, i secondi, del casotto di legno collocato ai lati del porticato.
Nel secondo grado del giudizio di merito, la Corte ritiene essere stato violato il disposto regolamentare di cui al già citato art. 7, in cui il richiamo al divieto di lesione dell’”aspetto architettonico” risulterebbe, a suo dire, più ampio del divieto previsto dall’art 1120 c.c. di lesione del decoro architettonico.
I convenuti dei due gradi del giudizio di merito propongono quindi ricorso per cassazione, eccependo la violazione da parte della Corte di ...