L’art. 1158 c.c. disciplina l’usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e per gli stessi consente l’acquisto, a titolo originario, della proprietà mediante il possesso continuato per venti anni. Tale istituto, tuttavia, si scontra con la disciplina delle cose comuni nel condominio, art. 1117 c.c., che le destina all’uso di tutti i condòmini affinché ne condividano il godimento e l’uso.
La Corte di Cassazione (ord. n. 22442/2019) ha rigettato il ricorso di due condòmini avverso una sentenza che non aveva riconosciuto il loro acquisto per usucapione di un’area condominiale, su cui avevano costruito un bagno, e ne aveva ordinato la rimozione.
La vicenda vedeva in primo grado il riconoscimento dell’acquisto per usucapione della predetta area condominiale.
La Corte di Appello riformava parzialmente la predetta sentenza, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del condominio con riferimento alla domanda di rivendica e rigettava la domanda; accoglieva la domanda di un altro condòmino, che si era costituito nel giudizio di primo grado, e condannava gli attori alla rimessione in pristino, mediante la restituzione all’uso comune del sottoscala condominiale.
La Corte di Appello affermava che il sottoscala rientrava tra le parti comuni disciplinate dall’art. 1117 c.c., in quanto proiezione delle scale, e che la ditta costruttrice si era riservata la proprietà di alcuni sottoscala, ma non quello controverso, il quale, quindi era una pare comune. Per quanto riguarda l’eccezione di usucapione il giudice di appello rilevava che lo stato dei luoghi era mutato nel corso degli anni, che infatti erano era stati adibiti a garage, e che il sottoscala era espressione di un compossesso compatibile con l’utilizzo di altri condòmini. L’acquisto del bene per usucapione decorreva dal momento in cui il garage era stato inglobato nel locale ...