Soggetti che devono effettuare il conguaglio di fine anno.
Sono tenuti ad effettuare il conguaglio i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 o redditi ad essi assimilati di cui all’art. 50, comma 1 del Tuir, quali, ad esempio, redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.
In merito ai redditi assimilati al lavoro dipendente, il primo comma dell’art. 24 del DPR 600/73 prescrive, infatti, che nei loro confronti si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’art. 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) ed in particolare i commi 2 (determinazione della ritenuta), 3 (operazioni di conguaglio) e 4 (possibilità di richiedere il conguaglio cumulativo).
Redditi da includere nel conguaglio.
In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto deve includere:
• Indipendentemente dalla richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d’imposta, anche se relativi a più rapporti. È il caso, ad esempio, di un datore che ha avuto con lo stesso lavoratore più rapporti nel corso dell’anno e che di conseguenza, in sede di conguaglio, deve considerare i redditi corrisposti in ciascun rapporto, indipendentemente dalla richiesta del lavoratore. [cfr. Ag. Entrate Circ. n. 326/97: “In considerazione delle finalità che il legislatore ha inteso raggiungere (…la definitività del prelievo ...