Prima di addentrarsi nel complesso sistema delle firme grafometriche, è opportuno comprendere la nozione di firma elettronica, in considerazione del fatto che la firma grafometrica fa parte proprio di tale categoria di firme, sebbene sia di rango più elevato, rispetto ad una mera firma elettronica. Vediamo perché.
La definizione di firma elettronica è contenuta nel Regolamento eIDAS n. 910/2014 (eIDAS) all’articolo 3 numero 10 che la descrive come dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare. Il valore probatorio di un documento sottoscritto con una firma elettronica e il soddisfacimento del requisito della forma scritta sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento così firmato. Esempi di firma elettronica possono essere le autenticazioni tramite ID e password, ma anche una firma autografa apposta su un tablet.
Quando una firma elettronica soddisfa i requisiti di cui al Titolo V del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013 recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali si definisce “avanzata”. La firma grafometrica rientra tra le firme elettroniche avanzate.
L’art. 56 del DPCM fissa le caratteristiche che le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire, ossia:
a) l’identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l’individuazione del soggetto ...