Il fatto all’attenzione dell’ordinanza della sesta sez. civile, n. 29926 2019
Un condomino conveniva in giudizio un Condominio sito ad Arezzo al fine di far accertare l’esistenza di errori nelle tabelle millesimali approvate dal predetto Condominio, con conseguente revisione delle stesse.
Lamentava il contenuto di due delibere assembleari, che avevano revocato una precedente decisione di affidare ad un tecnico la verifica della correttezza delle preesistenti tabelle millesimali approvate a maggioranza, ripristinando le stesse.
Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda, riconoscendo errori nelle tabelle millesimali ed ordinando al Condominio di adottare quelle redatte dal CTU nominato, e compensò per intero le spese tra le parti in ragione del contenuto tecnico della causa, nonché della mancata preventiva sottoposizione all’assemblea delle richieste di modifica delle tabelle.
Il condomino proponeva, allora, appello avverso la statuizione sulle spese, affermando di aver ottenuto un integrale accoglimento della propria domanda di merito.
La corte di appello, tuttavia, riteneva sussistente una soccombenza reciproca, posto che all’attrice erano state respinte la domanda in punto di decorrenza delle nuove tabelle da determinate annualità, ed altresì in considerazione della natura tecnica della decisione.
Il giudice del gravame riteneva la causa di valore indeterminabile e liquidava di conseguenza le spese processuali del grado.
Il condomino proponeva ricorso per Cassazione per falsa applicazione dell’art. 13 co. 6 l. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e del d.m. n. 55/2014 (ovvero il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 citato), affermando che il valore della causa nel grado di appello non era stato correttamente determinato nel giudizio di secondo grado.
La sesta sezione accoglie il ricorso, con conseguente cassazione ...