Vicenda processuale
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25583/2019, un lavoratore ricorreva giudizialmente per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo contenuto in un verbale di conciliazione sottoscritto con l’ex datrice di lavoro che prevedeva l’assunzione dello stesso da parte dell’impresa subentrata nell’appalto (avente ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti), a condizione che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per causa non imputabile al dipendente. La società sosteneva che il prestatore non avesse diritto all’assunzione alle dipendenze della nuova appaltatrice, atteso che prima del licenziamento per giusta causa irrogatogli dall’originario datore questi aveva reperito una diversa occupazione. Il Tribunale adito, accogliendo l’opposizione societaria, annullava l’atto di precetto e dichiarava l’inesistenza del diritto del resistente ad essere assunto dall’impresa appaltatrice subentrata alla precedente ditta, il cui esito veniva confermato in appello, sulla base delle seguenti considerazioni:
- è pacifico che in esecuzione dell’accordo conciliativo il lavoratore era prima stato assunto dall’originario appaltatore e successivamente dal subentrante;
- ai fini del decidere è dirimente la considerazione che il lavoratore ha reperito una nuova occupazione prima del licenziamento intimatogli dall’originario appaltatore, sicché a nulla rilevano eventuali profili di invalidità e/o inefficacia di tale recesso, che costituisce un post factum rispetto all’occupazione reperita dal lavoratore prima di tale recesso.
Nel conseguente ricorso per Cassazione il lavoratore denuncia la sentenza impugnata, per quanto di interesse, per violazione degli artt. 1324 e 1334 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per erronea valutazione del comportamento del ricorrente in termini di dimissioni tacite, in quanto un'occupazione lavorativa di breve durata, durante la vigenza del contratto di lavoro con il primo appaltatore, non poteva integrare tale fattispecie, né poteva dirsi attivato un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro in ...