La vicenda
Nell’articolata fattispecie oggetto della sentenza n. 28615/2019 in esame, la ricorrente ha ottenuto in locazione, insieme con il marito un appartamento di civile abitazione per la durata di quattro anni, rinnovati con successivi accordi fino al 31 agosto 2012, ma sostiene di aver corrisposto alla locatrice, su sua richiesta, canoni maggiori rispetto a quelli previsti nel contratto, sin dall'entrata in vigore dell'euro, arrivando a versare, dal gennaio 2007, euro 550,00 al mese.
Ha quindi omesso di versare il canone mensile a far data dall'ottobre 2011 al fine di recuperare, mediante compensazione, gli importi corrisposti e non dovuti, rilasciando l'immobile il 27 aprile 2012 a seguito diffida della locatrice per il pagamento del canone maggiorato.
Conseguentemente ha ricevuto notifica di ingiunzione a pagare l'ammontare di sette canoni mensili (euro 550,00), oltre oneri condominiali scaduti e imposta di registro, per un totale di euro 4.913,69 ed accessori.
Opponendosi, l’ingiunta ha formulato domanda riconvenzionale per ottenere la ripetizione di euro 13.325,00 ovvero la minor somma accertata giudizialmente, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al canone di locazione dovuto dal 9 marzo 2008 (data di proposizione della domanda giudiziale) al 9 marzo 2013 (data del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo), chiedendo la compensazione delle somme dovute per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo (oneri condominiali, imposta di registro e spese della procedura monitoria), con gli importi dovutile dalla locatrice.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che la conduttrice non avesse mai contestato gli aumenti dei canoni locatizi e, al contrario, che avesse confessato stragiudizialmente la sopravvenuta locazione di un garage, in aggiunta all'appartamento, e respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del marito della ...