Il fatto
Previo accordo con una nota società di telefonia mobile, il proprietario esclusivo del lastrico solare di un condominio ligure si vedeva opposto parere contrario da parte dell’assemblea circa la possibilità di installare sul proprio terrazzo un ripetitore di segnale radio con i relativi accessori.
La fattispecie è molto comune (ci si permette di rinviare a D. LAURINO, La “concessione ad aedificandum” sul suolo comune: gli impianti di radiotelefonia alle Sezioni Unite, in Imm. prop., 8-9, 2019, 488): il proprietario del lastrico o il condominio stesso, infatti, spesso concedono dietro corrispettivo la possibilità di utilizzare una porzione del terrazzo o del tetto per collocarvi impianti di vario tipo (la natura di tale negozio è peraltro molto discussa in letteratura e in giurisprudenza, ed è attualmente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite: v. Cass., sez. II, ord. 29 marzo 2019 nn. 8943 e 8944).
Nel caso di specie, tuttavia, sebbene la proprietà del lastrico fosse esclusivamente in capo al concedente, si poneva un problema di compatibilità con una clausola del regolamento contrattuale del condominio la quale in maniera generica imponeva il divieto, anche sulle proprietà esclusive (ad es. balconi e terrazzi) di eseguire qualsivoglia intervento nocivo all’estetica dell’edificio o comunque «molesto ai vicini». Valorizzando tale base convenzionale, l’assemblea deliberava parere negativo sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal condomino.
Avverso questa decisione collegiale il proprietario del lastrico proponeva ricorso.
Nei gradi di merito la domanda veniva però rigettata, argomentando in particolare circa l’idoneità della richiamata clausola regolamentare ad incidere, limitandole, le facoltà di godimento del bene esclusivo nonché in ordine alle particolari attenzioni che il principio di precauzione dovrebbe sollecitare nel vaglio di liceità delle attività potenzialmente idonee ad ingenerare rischi per la salute. Nel decidere il ...