L’ordinanza n. 31976/19 (6 dicembre 2019)
Il Condominio viene, tra l’altro, condannato a risarcire a due condomini i danni derivanti da mancata manutenzione di lastrico solare, e l’assemblea condominiale decide di non impugnare la sentenza.
Senonchè, prima di tale assemblea e della relativa delibera, due condomini , diversi da quelli risultati come sopra vittoriosi, avevano promesso in vendita a terzi l’immobile di loro proprietà, manlevando la promissaria acquirente dalle conseguenze del giudizio. Essi pertanto, che non avevano partecipato all’assemblea seppure regolarmente convocati, impugnano autonomamente la sentenza senza peraltro impugnare la delibera assembleare.
La Corte d’Appello respinge l’impugnazione in quanto proposta dopo che il Condominio, con la delibera suddetta, aveva prestato acquiescenza alla sentenza.
La vertenza arriva al vaglio della Cassazione la quale conferma la sentenza di appello sulla base della intervenuta acquiescenza manifestata dal Condominio nei confronti della sentenza di primo grado con la suddetta delibera, che non è stata impugnata da alcuno, neppure dai condomini appellanti: la delibera è divenuta pertanto ferma e avente pieno valore di acquiescenza al giudicato del Tribunale.
Con ciò non rinvenendosi, precisa la Suprema Corte, contrasto con il diritto di autonoma impugnativa da parte del singolo condomino (come da costante giurisprudenza) che va in ogni caso coordinato con la univoca propensione alla stabilità delle delibere condominiali non impugnate nel termine perentorio di legge.
Il principio dell’acquiescenza
L’acquiescenza è l’accettazione espressa o tacita della sentenza che viene manifestata dalla parte soccombente interessata.
L’acquiescenza espressa deve provenire direttamente da quest’ultima, va rivolta alla parte avversaria e deve essere da quest’ultima ricevuta, senza peraltro necessità di accettazione. La volontà di non impugnare deve risultare in modo inequivoco anche se non sono richieste forme particolari.
L’acquiescenza tacita risulta ...