Vicenda processuale
Nella vicenda oggetto della sentenza n. 31957/2019, la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, condannava la società datrice di lavoro al pagamento di determinate somme in favore di alcuni dipendenti con mansioni di autista di pullman di linea, relative a:
- risarcimento del danno non patrimoniale alla vita di relazione, causato dalla intempestiva comunicazione dei turni di lavoro;
- indennità di trasferta previsto dal CCNL Autoferrotranvieri per tutti i servizi effettuati con partenza diversa dalla sede di lavoro abituale.
In particolare, i lavoratori avevano lamentato che nel periodo 2013-2014, i turni di lavoro erano stati comunicati dall’azienda di giorno in giorno, ossia con un anticipo non ragionevole, che aveva determinato per gli autisti un disagio nella gestione della vita di relazione. Altresì, sarebbe stata illegittima l’organizzazione del lavoro pattuita con l’accordo aziendale, che prevedeva affissione dei turni il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, comportando un preavviso inferiore alle 48 ore almeno per i giorni di martedì, giovedì e sabato; al riguardo, peraltro, sarebbe stato irrilevante l’approvazione dell’accordo con referendum aziendale, non potendo questo sanare la violazione di norme imperative. Pertanto, doveva essere riconosciuto a ciascun lavoratore il diritto al risarcimento del danno alla persona cagionato dalla illegittima compressione del tempo di riposo e del tempo libero, da ricondursi alla categoria del danno esistenziale, in quanto influente sulla vita di relazione.
Secondo la Corte di merito, le modalità di comunicazione dei turni, tanto prima che dopo l’accordo aziendale, aveva comportato un preavviso che non poteva essere definito ragionevole, perché inferiore alle 48 ore di anticipo, ossia inferiore al preavviso previsto per la disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), con ...