Spesso ci si domanda se per cedere a terzi un bungalow, una casa mobile, un prefabbricato, una roulotte o un camper basti una scrittura privata tra le parti o se sia necessaria la forma scritta a pena di nullità. Per dare una risposta chiara alla questione, occorre analizzare innanzitutto come il legislatore ha inteso inquadrare tali beni nel nostro ordinamento, chiarendo sin da subito che non esiste una definizione giuridica precisa e univoca che qualifichi tali beni come immobili o beni mobili.
Osservando le caratteristiche generali di siffatte strutture, la risposta corretta sembrerebbe quella di classificarli quali beni mobili in quanto beni amovibili.
Ma le cose non stanno così, almeno non sempre e in ogni caso. Vediamo perchè.
Una norma che può fornire un primo chiarimento in proposito è il Testo unico per l’edilizia, il D.P.R. n. 380/2001. L’art. 3 comma 1, lett. e) punto 5 del suddetto decreto stabilisce infatti che rientrano nella definizione di “interventi di nuova costruzione”, i quali prevedono la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, tra gli altri individuati nella precedente lettera, altresì l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, come roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
La norma decreta, in altri termini, che per installare tali beni ancorandoli al suolo, se gli stessi soddisfano esigenze abitative e comunque non temporanee, è necessario il permesso a costruire, in quanto intesi quali nuove costruzioni.
Tale disposizione parrebbe dunque classificare le strutture quali roulottes, campers, case mobili, bungalow e anche imbarcazioni tra i beni immobili, ma attenzione non sempre: solo quando la finalità della loro installazione è abitativa ...