Il contenuto dell’art.22 del decreto antiriciclaggio
Come espressamente previsto dal 1° comma dell’art.22, i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Qualora si tratti di imprese dotate di personalità giuridica, gli amministratori devono fornire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva delle medesime. Tali informazioni possono essere acquisite dal Registro delle Imprese, di cui all’art. 2188 del codice civile, anche sulla base di quanto risultante dai bilanci, dal libro soci e dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti “nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione”. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni devono essere acquisite, a cura degli amministratori, mediante espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente determinano il divieto di esercitare il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’art. 2377 del codice civile, delle delibere eventualmente assunte con il suo voto determinante.
I professionisti obbligati devono conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. Per il cliente si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente. Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione alle informazioni fornite. Peraltro i professionisti obbligati assicurano che le informazioni, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità preposte ...