I fatti di causa e il giudizio
La controversia dedotta in giudizio scaturisce dalla opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per un rilevante importo di oneri insoluti afferenti esercizi pregressi 2004-2005-2006. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso nei confronti di una società usufruttuaria degli immobili onerati.
L'usufruttuaria intimata chiamava in causa i propri danti causa, precedenti proprietari, affinché la tenessero indenne della quota di spese dell'anno 2004. Deduceva comunque l'opponente che le delibere poste a base del monitorio erano state impugnate per erronea applicazione di una ripartizione millesimale non conforme a quella originaria. Costituitosi il condominio opposto, deduceva la carenza di legittimazione attiva dell'opponente in quanto usufruttuaria e non proprietaria
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva rigettata dal Tribunale di Brescia in prime cure, e la Corte di Appello di Brescia ribadiva la statuizione di rigetto del primo grado, confermando quindi il decreto opposto.
La Corte di appello, in particolare, aveva respinto il motivo di appello con il quale la società appellante deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, potendo questa rispondere semmai delle sole somme spettanti all'usufruttuario e non anche di quelle spettanti al nudo proprietario.
Accertato, infatti, che l'opponente appellante aveva acquistato le unità immobiliari, cedendole dopo alcuni mesi ad altra società, conservando per sé il diritto di usufrutto, la Corte di Appello rilevava che l'opponente aveva dapprima eccepito di non essere debitrice delle somme ingiunte in monitorio e solo successivamente di non essere legittimata a ricevere il decreto ingiuntivo.
La Corte territoriale riteneva pertanto che, mentre il difetto di legittimazione attiva e passiva è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'eccezione sollevata dall'opponente, attinente l'addebito di spese non gravanti sull'usufruttuario, costituisce eccezione di carenza dell'effettiva titolarità passiva del rapporto ...