Il caso affrontato da Trib. Milano, sez. XIII civ., 21 giugno 2019, n. 6073
Il proprietario di una unità immobiliare di uno stabile condominiale sito in Milano impugnava una delibera assembleare - deducendone la nullità/annullabilità - nella parte in cui veniva decisa l’installazione di un impianto ascensore di fronte la sua proprietà. Ciò perché tale installazione (1) costituiva innovazione ex art. 1120 cod. civ.; (2) violava le distanze legali (1,40 mt dalle finestre del proprio bagno e della cucina e poco più di 2 da quella della camera da letto) e da ultimo (3) arrecava un pregiudizio al decoro architettonico.
Il condominio convenuto si costituiva, contestando le domande avversarie, e rilevava che tale impianto rappresentava un modesto sacrifico per la parte attrice, soprattutto se confrontato con il generale beneficio per la compagine condominiale; composta essenzialmente da persone anziane.
Il quadro normativo e la sua interpretazione
Per poter analizzare la questione relativa al diritto di installazione di un impianto ascensore in condominio, occorre coordinare gli artt. 907, 1102, e 1120 cod. civ. con la normativa sui portatori di handicap (artt. 2 e 3 L. 9 gennaio 1989, n. 13).
Infatti, per quanto qui interessa, l’art. 2 L. 13/1983 prevede che - fermo restando i limiti di cui agli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ. - il condominio può deliberare con le maggioranze di cui all’art. 1120, secondo comma, cod. civ. le innovazioni dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche (quale ad es. l’impianto ascensore). In caso di inerzia (o rifiuto) da parte del condominio a deliberare in tal senso, trascorsi 3 mesi dalla richiesta scritta, il portatore di handicap potrà provvedervi direttamente e a proprie spese.
Il successivo art. 3 ...