Offerta di conciliazione: normativa e nozione
Il del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, entrato in vigore il 7 marzo 2015, riguardante il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, si applica:
a) ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro;
b) ai dipendenti occupati prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro, in conseguenza di assunzioni successive al decreto stesso, superi la soglia dimensionale, di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970;
c) ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto;
d) nei casi di “conversione” in contratto a tempo indeterminato, di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di apprendistato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015.
L’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, modificato dall’art. 3 del d.l. 87/2018, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla l. 96/2018, introduce un nuovo strumento conciliativo, innovativo nel nostro ordinamento, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di licenziamento. Nello specifico, stabilisce che, in caso di licenziamento dei lavoratori, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c. o presso le commissioni ...