Il caso affrontato dalla Cassazione n. 33439/2019
Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione interviene a dettare le linee guida per l’individuazione dei presupposti e dei limiti del danno da mancato godimento causato dalle infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino.
In particolare, la vicenda trae origine dalla domanda effettuata da due condomini, nella qualità di proprietario ed usufruttuario di un immobile, rivolta contro il Condominio, al fine di vedersi risarcire i danni subiti a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico di copertura, compresivi anche del mancato godimento dello stesso.
In primo grado, il Tribunale di Napoli, pur se il Condominio deduceva che il lastrico era ad uso esclusivo di un condomino, accoglieva la domanda “stante il ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione della guaina delle terrazze.”
Successivamente, però la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 3026/2015 del 2 luglio 2015, respingeva l'impugnazione incidentale avanzata dalle condomini, avente ad oggetto l'importo dei danni accordati dal primo giudice, e, con riguardo al gravame avanzato dal Condominio via Bernini 25, rigettava i motivi inerenti alla responsabilità di questo per l'omessa manutenzione delle terrazze; nello stesso tempo, però, riteneva errato il risarcimento di euro 20.000,00, disposto dal Tribunale in favore della usufruttuaria dell'appartamento sottostante, a titolo di mancato godimento di due stanze interessate dalle infiltrazioni, ritenendo che "il danno da mancato godimento del cespite, che il Tribunale aveva riconosciuto, era invece rimasto sprovvisto di prova”, avendo l’usufruttuaria continuato a godere dell'appartamento, come risultante dalla espletata CTU e dalle esibite riproduzioni fotografiche. In ogni caso, precisava che, “anche ove fosse stata dimostrata la mancata utilizzazione delle due stanze, essa non poteva essere foriera di un danno patrimoniale risarcibile, né ricorrevano le condizioni dettate da Cass. sez. un. ...