Sull’adempimento dell’esterometro, in particolare, così come semplificato dal Decreto Fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa il nuovo termine di presentazione.
Premessa
Si premette sommariamente che con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo “spesometro” ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali (art. 21, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Dal 2017 si chiama "comunicazione DATI FATTURE". Il termine per inviare l’ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 è il 28 febbraio 2019, prorogato al 30 aprile 2019 dall’art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Tuttavia gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l’estero, dal 1° gennaio 2019 devono interfacciarsi con la fatturazione elettronica che è diventata obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B.
In linea di principio tali operazioni sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ma, per controbilanciare tale esclusione, è stato introdotto il nuovo adempimento dato dal c.d. “esterometro”. Si potrà evitare l’esterometro, optando per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero.
Sono tenuti all’invio all’Agenzia delle Entrate dell’esterometro (con modalità telematiche) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Sono altresì esonerati i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 (v. Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E).
L’adempimento non riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La Circolare n. 14/E/2019, chiarisce infatti che vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l'operazione con l'emissione di una fattura, per essere ad esempio esclusa dal campo di applicazione del tributo (quali quelle di cui agli artt. 2, comma 3; 3, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), ovvero può essere documentata altrimenti.
La normativa
In precedenza, l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, contenente “Trasmissione telematica delle operazioni IVA”, prevedeva che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
Con l’approvazione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l’art. 16, comma 1-bis, ha disposto che la comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro), deve essere effettuata nel 2020 con periodicità trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
A tal fine, posto che la legge di conversione del Decreto Fiscale è entrata in vigore il 25 dicembre 2019, gli effetti della nuova periodicità riguardano tutti gli adempimenti non ancora scaduti a tale data, compresa la comunicazione per il mese di novembre 2019 (il cui termine mensile, sarebbe stato il 31 dicembre 2019).
Entro il 31 gennaio 2020, quindi, andava inviata la comunicazione delle operazioni di novembre e dicembre 2019. Successivamente, occorre impostare la periodicità trimestrale. Il primo invio in modalità trimestrale avrà quindi scadenza 30 aprile 2020.
Esterometro: i chiarimenti delle Entrate
Si è detto sopra che l’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019, ha modificato la periodicità di presentazione della comunicazione relativa a tutte le operazioni attive e passive, ad esclusione delle operazioni da e verso l’estero documentate con bolletta doganale, realizzate con soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati ai fini IVA, transitando da un invio mensile ad una presentazione trimestrale: prima, invio all’Amministrazione finanziaria entro l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione o ricezione della fattura, adesso entro il mese successivo al trimestre.
Si passerà quindi da un numero di invii potenzialmente almeno pari a dodici a un massimo di quattro trasmissioni, sempre che nel trimestre di riferimento siano state effettuate e registrate operazioni da e verso l’estero.
E’ sorto il dubbio se tale modifica dovesse interessare anche la comunicazione relativa al mese di novembre 2019.
Durante Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito ricordando che la legge di conversione del Decreto Fiscale (legge n. 157/2019) è entrata in vigore il 25 dicembre 2019, derivandone che essa si applica a tutti gli adempimenti non ancora scaduti alla predetta data. Pertanto, il 31 gennaio 2020 è l’ultimo giorno utile per l’invio dell’esterometro non solo relativo a dicembre, ma anche relativo a novembre 2019. Ciò vuol dire che l’esterometro di novembre 2019 poteva essere presentato senza sanzioni entro il 31 gennaio 2020.
Di seguito lo schema delle nuove scadenze dell’esterometro:
Registri IVA “precompilati”
Resta infine da aggiungere che l’esterometro potrà comunque essere inviato mensilmente, come avvenuto nel corso del 2019, in questo modo beneficiando dell’inserimento dei relativi dati nelle bozze dei registri IVA “precompilati” disponibili a partire dal 1° luglio 2020, giusta la riscrittura del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, ad opera dell’art. 16, comma 1, del Decreto Fiscale, che prevede che per le operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi le bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre, per le operazioni IVA effettuate dal 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza di dichiarazione annuale IVA (c.d. “precompilata IVA”).
Dal 1° luglio 2020 saranno quindi disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i registri delle fatture emesse e degli acquisti, nonché i dati delle liquidazioni periodiche.
Con riferimento a questa novità, nel corso di Telefisco 2020 è stato precisato:
- che i dati delle fatture estere non saranno indicati nei registri IVA “precompilati”. Considerato, infatti, che le bozze dei registri IVA mensili saranno disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, non sarà possibile recepire i dati dell’esterometro, trasmesso con cadenza trimestrale. I contribuenti dovranno quindi integrare le bozze dei registri IVA e l’Agenzia procederà all’elaborazione delle liquidazioni periodiche relative ai suddetti periodi; in alternativa, sarà necessario inviare l’esterometro mensilmente, entro i primi giorni dei mesi successivi a quello di riferimento (in tal caso, infatti, l’Agenzia si impegnerà a recepire gli importi),
- che nel registro IVA acquisti dovrà essere il contribuente ad indicare la corretta percentuale di detraibilità IVA, in fase di modifica della bozza dei registri,
- che saranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche, per consentire ai contribuenti che ricevono fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere al sistema di interscambio (SdI) i documenti di integrazione delle stesse.