Con la risoluzione n. 6/E pubblicata il 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate si è occupata del trattamento sanzionatorio correlato al primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative, e cioè al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, le quali hanno introdotto l’obbligo, in realtà duplice, di certificare i corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi dati, utilizzando gli strumenti tecnologici ad oggi individuati e cioè il Registratore telematico anche nella forma del Server Telematico oppure avvalendosi dei sistemi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate e disponibili sul portale dedicato “fatture e corrispettivi”.
Il primo avvio dell’obbligo ha riguardato innanzitutto i contribuenti che avessero dichiarato, per il periodo di imposta 2018, un volume d’affari superiore a 400.000 euro mentre, dal 1° gennaio 2020, interessa, salvo gli esoneri previsti dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, tutti gli altri esercenti.
Considerando le novità, anche di impatto tecnologico, relative alle modalità di certificazione, l’articolo 2, comma 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha riconosciuto, per il primo semestre di vigenza dell’obbligo la disapplicazione delle sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Le sanzioni irrogabili per l’omessa trasmissione sono pari al 100 per cento dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro oltre a quelle accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva e cioè quando, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
Ebbene nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, e sino alla disponibilità di un Registratore Telematico, i contribuenti interessati hanno potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture ove richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Analoga moratoria sanzionatoria opera, naturalmente, anche per la generalità dei contribuenti obbligati dallo scorso 1° gennaio 2020.
Solamente con specifico riferimento ai contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019, invece, la risoluzione n. 6/E/2020 introduce di fatto una ulteriore moratoria sanzionatoria in caso di ritardato invio telematico dei corrispettivi.
Sono ad oggi esclusi, sicuramente, i contribuenti per i quali l’obbligo generalizzato è decorso, nei loro confronti dal 1° gennaio 2020 mentre sembrerebbero non potere beneficiare della moratoria, trasmettendo i dati dei corrispettivi, tutti quegli esercenti che, in via facoltativa, avessero anticipato l’avvio dell’obbligo dotandosi per tempo dal 1° gennaio 2019 degli strumenti tecnologici in parola: si tratta per la maggior parte dei casi di quei contribuenti che avevano a suo tempo esercitato l’opzione per la trasmissione telematica di cui alla legge 311/2004, inizialmente destinata agli operatori della GDO – Grande Distribuzione Organizzata; tale possibilità di invio è venuta meno, per espressa abrogazione della norma di riferimento, a decorrere proprio dal 1° gennaio 2019 per cui chi l’avesse esercitata avrebbe dovuto, da tale data, dotarsi nuovamente di misuratori fiscali (registratori di cassa) ovvero di RT.
Per beneficiare della moratoria, consistente nella trasmissione dei dati entro il prossimo 30 aprile 2020 – data di presentazione della dichiarazione IVA, occorre in ogni caso avere correttamente documentato, memorizzato e liquidato le imposte. La risoluzione in commento individua la motivazione per una estensione del periodo di moratoria richiamando, al riguardo, la precedente circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 la quale ha ricordato come il comma 6-ter – e quindi la disposizione circa la non applicabilità di sanzioni – trova la sua ratio nella volontà di far fronte alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, consentendo ai contribuenti interessati, ancora privi di un RT, di trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In sintesi, infatti, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità dell’RT hanno potuto (e possono ancora per chi ricade nell’obbligo dal 1° gennaio 2020):
- certificare i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviare i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;
- liquidare comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
Le modalità di invio tardivo, evitando l’applicazione delle sanzioni, sono quelle individuate dal provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019 e nelle allegate specifiche tecniche, e consistono nella generazione e nell’invio, mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero con upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche ovvero, in alternativa, mediante inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri in una apposita procedura web.
Più in particolare, la trasmissione dei dati può essere realizzata, entro il prossimo 30 aprile 2020 per coloro obbligati dal 1° luglio 2019 ed entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni per tutti gli obbligati dal 1° gennaio 2020, mediante i servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il primo servizio consiste nella compilazione web dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”. L’altro, invece , in servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche.
La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può quindi essere effettuata attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia (cd. esterometro). Affinché il file XML sia accettato dal sistema ricevente, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate. Viene consentito il caricamento di file singoli o di archivio compresso (zip) contenente più file per la trasmissione dei Corrispettivi. La dimensione massima del file caricato non dovrà superare i 5 Mb.
L’eventuale omessa trasmissione dei dati, in quanto non ci si è avvalsi della procedura indicata entro la tempistica stabilita dall’articolo 2, comma 6-ter, può essere quindi ancora sanata sino al prossimo 30 aprile 2020 avvalendosi dei medesimi canali di invio. La riapertura dei termini della sanatoria garantisce di effettuare l’adempimento, senza incorrere in sanzioni, anche a quei contribuenti raggiunti dalla comunicazione che segnalava l’anomalia.