L'impatto dell’applicazione degli Indici di Allerta
Sii fa riferimento al numero di segnalazioni agli OCRI che deriverebbe dalle analisi basate sugli Indici di Allerta; non vengono considerate, quindi, quelle segnalazioni che deriverebbero dall’utilizzo del DSCR e dalla rilevazione di ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, bensì CNDCEC e Cerved si sono focalizzati sulle società con Patrimonio Netto negativo o che superano i cinque Indici settoriali.
Su circa 700 mila società, l'attenzione è posta in particolare su quelle tenute a nominare l'organo di controllo; si tratta delle società medio-grandi e di un quarto delle piccole imprese. Ebbene, di queste - all'incirca 104.000 (escluse immobiliari e finanziarie) - sarebbero ben 3.830 quelle potenzialmente soggette a segnalazione dello stato di crisi da parte degli organi di controllo agli organi amministrativi e, in difetto di azioni adeguate, agli OCRI nel 2020, pari al 3,7% del campione esaminato. E tendenzialmente il numero sembrerebbe destinato ad aumentare in misura significativa. Per la maggior parte, inoltre, sono piccole imprese e presentano un patrimonio netto negativo. Più di un terzo di queste ultime non sono più attive; escludendo le imprese che hanno già avviato una procedura, le segnalazioni si ridurrebbero a circa 2.000 casi, per poi contrarsi ancora considerando le normali operazioni di aumento di capitale o di utilizzo dei finanziamenti soci.
Guardando al complesso delle Società di capitale, il numero di potenziali segnalazioni agli OCRI per Patrimonio Netto negativo e superamento dei valori soglia degli Indici settoriali si amplifica, attestandosi oltre le 60 mila Imprese. Il Patrimonio Netto negativo si riscontra per lo più con le Microimprese; mentre molto meno rilevante è l'impatto degli Indici settoriali.
Dall'indagine svolta, inoltre, le nomine degli Organi di controllo per le Srl risultano in forte ritardo; su circa 67.000 Srl obbligate a farlo in base alle nuove disposizioni, soltanto il 27,6% (1 su 4 circa) si è dotata di un Collegio Sindacale, Sindaco o Revisore nei tempi previsti (16 dicembre 2019). Più in ritardo sono le piccole Srl e rilevanti sono le differenze anche a livello geografico, tra Nord (fino al 34,8%) e Sud (a partire dal 14,6%).
Le misure correttive all'orizzonte
Attualmente sono in fase di definizione delle misure correttive al D.Lgs. n.14/2019; ci si riferisce allo schema di Decreto correttivo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, CCII.
Rimandando ai precedenti articoli del sottoscritto Autore - pubblicati su Consulenza a luglio e a novembre dello scorso anno - per gli approfondimenti sulla riforma della crisi d'impresa, vi sono da rilevare - tra le altre - le modifiche agli indicatori della crisi che attengono alla soglia del debito IVA scaduto e non versato ai fini delle segnalazioni di allerta agli OCRI, al momento fissata al 30%. Già a dicembre dello scorso anno si ipotizzava una modifica per tale criterio, con una riduzione al 10%; ebbene, sembrerebbe venga invece abbandonato il criterio della percentuale per propendere verso un criterio a "scaglioni" di fatturato. In sostanza, verrebbero determinati degli specifici limiti, oltre i quali scatterebbe l'obbligo di segnalazione:
- € 100.000, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a € 1 milione;
- € 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a € 10 milioni;
- € 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a € 10 milioni.
Altro punto da rilevare attiene alla proroga del termine inerente all'obbligo di nomina dell'organo di controllo, scadenza prevista per il 16 dicembre dello scorso anno. Tale termine slitta, infatti, al momento dell'approvazione dei bilanci 2019 - e cioè a fine aprile 2020.
Si ricorda che il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
- Totale Attivo, € 4 milioni;
- Totale Ricavi delle vendite e prestazioni, € 4 milioni;
- Totale Dipendenti occupati in media durante l'esercizio, n.20 unità.
Da sottolineare come sia sufficiente il superamento anche di un solo indice per due esercizi consecutivi. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando - per tre esercizi consecutivi - non è superato alcuno dei predetti limiti.
A partire dal 15 agosto 2020 entrano in vigore le procedure d'allerta previste dalla riforma.
Per quanto riguarda le Micro Imprese, non soggette alla nomina dell'organo di controllo (perché negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei limiti previsti dal nuovo art.2477 c.c.), la bozza di Decreto Legislativo correttivo proroga di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione d'allerta all'OCRI. Di conseguenza, per tali imprese l'obbligo scatterebbe non più a partire dal prossimo 15 agosto, bensì dal 15 febbraio 2021.