La finalità del Principio IFRS 7
La finalità del Principio IFRS 7 (Principio), riteniamo opportuno ricordare, è quello di prevedere che le entità (cioè le imprese e gli enti obbligati ad applicare i criteri indicati nei principi contabili internazionali) devono fornire in bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:
- la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell’entità; e
- la natura e la consistenza dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio nonché il modo in cui l’entità li gestisce.
Le indicazioni contenute nel Principio integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nel Principio IAS 32 e nel Principio IFRS 9, anch’essi modificati dal citato Regolamento (UE) 2020/34 del 15 gennaio 2020 e già esaminati in nostri precedenti articoli.
Il Principio si applica a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:
- le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’IFRS 10 “Bilancio consolidato”, dello IAS 27 “Bilancio separato” o dello IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”;
- i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS “Benefici per i dipendenti”;
- i contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale di cui all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”;
- i contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 4 “Contratti assicurativi”;
- gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l’IFRS ...